Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Fondi per il passaggio al digitale e all'alta definizione). - 1. Nel

 

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quadro della politica dell'Unione europea in materia, è istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).
      2. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisale.
      3. Con le modalità di cui al comma 2 è altresì istituito un Fondo aggiuntivo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Il Fondo è destinato al finanziamento dei film che non hanno ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale di cui all'articolo 7, ma sono riconosciuti meritevoli di essere promossi all'estero».